Da arbitrato ad apprendistato, le novità del ddl lavoro
'Collegato lavoro’ approvato in via definitiva
Arbitrato nelle controversie di lavoro e apprendistato a 15 anni che ora conta come un effettivo anno di scuola. Poi, pensione di anzianità che scatta tre anni prima per chi fa lavori usuranti ed è invece elevabile fino a 70 anni e con 40 anni di contributi per dirigenti medici e sanitari del Sistema sanitario nazionale. Si allungano, inoltre, i tempi per la riforma degli ammortizzatori sociali e diventa volontario il tentativo di conciliazione che, finora, era obbligatorio. Sono alcune delle novità introdotte dal ddl 'collegato lavoro' approvato dal Senato in via definitiva, dopo due anni di navetta fra Camera e Senato.
Di seguito i punti piú significativi approvati con il citato ddl:
Si possono inserire clausole compromissorie (che consentono alle parti di far decidere da arbitri sulle controversie tra loro insorte) anche nei contratti di lavoro se lo prevedono accordi interconfederali e a patto che tali clausole siano certificate. Le parti hanno un anno di tempo per trovare un accordo, ma se non ci riescono è il governo a provvedere per decreto. E' possibile peró che in base a un accordo tra singolo lavoratore e datore di lavoro si stabilisca la possibilità di ricorrere all'arbitrato secondo equità per decidere su eventuali controversie. Un accordo di questo genere puó anche sopraggiungere in un secondo momento.
Il tentativo di conciliazione, finora da esperire obbligatoriamente prima di adire l'autorità giudiziaria, diventa volontario. E' invece obbligatorio nei casi in cui la controversia riguardi la certificazione dei rapporti di lavoro. Caso, questo, che riguarda soprattutto le collaborazioni a progetto.
I quindicenni potranno fare l'ultimo anno di scuola obbligatoria svolgendo un percorso di apprendistato in azienda. L'obbligo di istruzione, fissato a sedici anni, puó essere infatti assolto anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, previa intesa fra regioni, ministero del Lavoro, ministero dell'Istruzione, sentite le parti sociali, come indicato nel decreto legislativo attuativo della legge Biagi.
Per chi ha svolto lavori usuranti la pensione di anzianità scatta prima e si potrà quindi smettere di lavorare 3 anni prima della soglia vigente. Prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale ha la priorità il lavoratore che, a parità di tempi di presentazione della domanda, ha trascorso piú tempo in attività usurante. Nel dettaglio l'articolo delega il governo ad adottare un'apposita disciplina relativa al pensionamento anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti.
Tempi dilatati per la riforma degli ammortizzatori. La norma ha stabilito, infatti, che il governo dovrà esercitare le deleghe ad hoc non piú entro i 36 mesi dalla legge di attuazione del Protocollo sul Welfare (dicembre 2007) ma entro 24 mesi dall'entrata in vigore della attuale legge.
Dirigenti medici e del ruolo sanitario del Sistema sanitario nazionale, come veterinari o biologi, possono chiedere di posticipare l'età di pensione fino a 70 anni con 40 anni di contributi effettivi. In particolare la norma, rivolta ai dirigenti in servizio alla data del 31 gennaio 2010, prevede peró che la permanenza in servizio non possa comportare un aumento del numero dei dirigenti. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive devono presentare la domanda almeno novanta giorni prima del compimento del limite di età.
La Camera, in terza lettura, ha eliminato i limiti inizialmente previsti per l'accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa relativamente ai periodi di congedo di maternità o parentale fuori dal rapporto di lavoro.
Possono impugnare il licenziamento (entro 60 giorni) tutti i lavoratori qualsivoglia sia il loro tipo di contratto e di rapporto di lavoro.
Sanzioni amministrative piú lievi per coloro che, dopo aver utilizzato lavoro irregolare, abbiano successivamente regolarizzato il lavoratore in tal modo impiegato. Incremento del 50% dell'entità delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore impiegato irregolarmente. Esclusione dall'applicazione delle sanzioni amministrative e civili relative all'impiego di lavoro sommerso nel caso in cui, dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti trovi evidenza la volontà di non occultare il rapporto, anche se si tratta di un diversa qualificazione del rapporto stesso. Spetta ora agli organi ispettivi che effettuano controlli in materia di lavoro, fisco e previdenza irrogare le sanzioni amministrative relative all'impiego di lavoro irregolare.
Le pubbliche amministrazioni devono comunicare al dipartimento della Funzione pubblica i dati relativi alle retribuzioni annuali, ai curricula vitae, agli indirizzi di posta elettronica e ai numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali nonchè ai tassi di assenza e di maggiore presenza del personale. Il dipartimento pubblica tali dati sul proprio sito istituzionale.
La quota parte (non inferiore al 60%) delle risorse disponibili per le assunzioni nelle università statali per il triennio 2009-2011 (pari, per ciascun anno, al 50% della spesa relativa al personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nell'anno precedente) deve essere utilizzata esclusivamente per l'assunzione di ricercatori a tempo indeterminato e non per i contratti di ricerca a tempo determinato introdotti dalla legge n. 230 del 2005.
Il datore di lavoro, nei casi in cui ha violato le norme relative alla trasformazione del contratto da determinato a indeterminato, è obbligato a risarcire il lavoratore con una indennità onnicomprensiva da 2,5 a 12 mensilità, ridotta alla metà nel caso di contratti collettivi che prevedano l'assunzione, anche a tempo indeterminato, di lavoratori già occupati a termine nell'ambito di specifiche graduatorie.
Le amministrazioni pubbliche sono obbligate a conferire ai nodi regionali e interregionali della Borsa continua nazionale del lavoro le informazioni relative alle procedure comparative effettuate per il conferimento degli incarichi di collaborazione, oltre che alle procedure selettive e di avviamento effettuate per il reclutamento di personale a tempo indeterminato e con contratti di lavoro flessibile, entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione del bando di concorso. Le università pubbliche e private hanno l'obbligo di conferire alla Borsa continua nazionale del lavoro i curricula dei propri laureati e la possibilità, in attesa delle normative regionali, per i comuni singoli o associati nelle forme delle unioni di comuni e delle comunità montane, per le Camere di commercio e gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, di chiedere direttamente al ministero del Lavoro l'iscrizione nell'apposita sezione dell'albo delle agenzie per il lavoro. I curricula sono resi pubblici anche nei siti internet dell'ateneo per i dodici mesi successivi alla data di conseguimento del diploma di laurea.
Il ministero del Lavoro puó adottare misure di sostegno al reddito per lavoratori disoccupati o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro, a valere, con accesso prioritario rispetto ad altri interventi, sulle risorse finanziarie del Fondo per la formazione professionale. I fondi intestati al ministero del lavoro sono impignorabili come quelli intestati al dicastero della Salute.
Nei casi in cui sia stata accertata la natura subordinata di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (fatte salve le sentenze passate in giudicato), il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità di retribuzione, nel caso in cui abbia offerto entro il 30 settembre 2008, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato ai sensi della disciplina transitoria sulla stabilizzazione dell'occupazione.
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DDL n. 1167-B (collegato alla manovra finanziaria) recante deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.
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