provincia di matera, matera, lavoro, formazione politiche giovanili, scuola

Provincia di Matera - Lavoro

Provincia di Matera - Lavoro

Consulenti del lavoro

Le nuove forme contrattuali: le opportunità per le imprese e per i lavoratori

 

Con l'introduzione di nuove tipologie contrattuali di lavoro si è inteso fornire strumenti piú aderenti alle esigenze di flessibilità di imprese e lavoratori.

La riforma del lavoro ha introdotto nuove tipologie di lavoro e ne ha modificato alcune già presenti. 

Tra le nuove forme contrattuali rientrano il lavoro ripartito o job sharing, il lavoro accessorio, il lavoro intermittente o a chiamata, i contratti di collaborazione a progetto.

 

Il lavoro ripartito o job sharing

 

Costituisce uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori si impegnano ad adempiere solidalmente ad un'unica e identica obbligazione lavorativa. In questo caso i vantaggi per entrambe le parti sono evidenti: per il lavoratore la possibilità di gestire il proprio tempo con maggiore libertà, per il datore di lavoro minori rischi di assenza, malattia e infortunio. Infatti, a garanzia del datore di lavoro è previsto che in caso di impossibilità della prestazione di un dipendente, l'onere della prestazione sia posto in capo all'altro.

 

Il lavoro accessorio

 

Le prestazioni di lavoro accessorio sono attività lavorative di natura occasionale svolte da soggetti a rischio di esclusione sociale o, comunque, non ancora entrati nel mercato del lavoro o in procinto di uscirne (disoccupati da oltre 12 mesi, casalinghe, studenti, pensionati, disabili e soggetti in comunità di recupero, lavoratori extracomunitari con regolare permesso di soggiorno). I datori di lavoro che si avvalgono del lavoro accessorio, consentito solo in alcuni ambiti, devono remunerare il lavoratore attraverso il pagamento di buoni acquistabili presso le rivendite autorizzate. Il buono è comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali ed è corrisposto al lavoratore al netto di tali oneri e delle imposizioni fiscali.

Le prestazioni di lavoro sono rese nell'ambito di piccoli lavori domestici, insegnamento privato supplementare, piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti etc.

 

Il lavoro intermittente

 

Rappresenta il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro per lo svolgimento di una prestazione "su chiamata". Al lavoratore è corrisposta oltre alla retribuzione per le ore effettivamente lavorate un'indennità di disponibilità per i periodi nei quali è a disposizione del datore di lavoro in attesa della chiamata.

 

Contratto di collaborazioni a progetto

 

Il contratto a progetto, o co.co.pro, è una tipologia contrattuale che la collaborazione coordinata e continuativa. Si tratta di un contratto senza vincoli di subordinazione riconducibile ad uno o piú progetti specifici o programmi di lavoro o fasi dello stesso. Condizione essenziale affinchè si realizzi un contratto di lavoro a progetto è che il lavoratore possa svolgere il compito affidatogli in completa autonomia.

I vantaggi  sono:

·         un minor carico contributivo per il datore di lavoro rispetto al lavoro dipendente,

·         una maggiore autonomia per il lavoratore.

Il contratto a progetto prevede obbligatoriamente la forma scritta, ed al suo interno deve esprimere chiaramente i seguenti punti:

·         la durata, la quale viene decisa nella trattativa tra azienda e collaboratore e, pertanto, non è regolata in maniera rigida dalla legge; dalla fissazione della durata, ne deriva che il collaboratore è tenuto, per tutto il tempo fissato, a corrispondere la propria prestazione professionale nei confronti del committente, tenendo presente che sono ammesse reiterazioni o proroghe nei confronti del termine fissato;

·         il progetto, il programma o la fase produttiva alla quale il collaboratore si dedicherà a seguito dell'assunzione;

·         la retribuzione spettante al collaboratore, accompagnata dalla metodologia per il calcolo di essa, adottata dall'azienda. Anche questo punto, così come la durata, è oggetto di trattativa diretta tra il collaboratore e l'azienda;

·          le eventuali misure di sicurezza e per la salute, fissate dalla legge, a seconda del tipo

     di collaborazione.

 

Le collaborazioni occasionali

 

Il rapporto di lavoro con contratto di collaborazione occasionale costituisce l'ambito del lavoro autonomo privo di caratteri di abitualità e professionalità e privo degli elementi della continuità e della coordinazione. Rappresenta senza dubbio la forma piú semplice nell'ambito del lavoro autonomo perchè  non vi sono particolari vincoli formali e burocratici per la sua stipulazione. L'art. 61 del D.Lgs. 276/2003 introduce una definizione anche per le collaborazioni occasionali, identificate come rapporti di durata complessiva di non piú di 30 giorni nel corso dell'anno solare per lo stesso committente e per un compenso non superiore ai 5.000 euro, sempre nell'anno solare.

Per compensi superiori ai 5.000 euro, infatti, le collaborazioni occasionali rientrano nella disciplina del lavoro a progetto. Il collaboratore occasionale deve poter svolgere la sua attività in modo autonomo e non essere vincolato dal committente a orari rigidi e predeterminati, fatte salve specifiche esigenze dell'azienda.

Il limite di 5mila euro va verificato in relazione alla sommatoria dei redditi percepiti nel periodo di imposta (1° gennaio-31 dicembre) a titolo di lavoro autonomo occasionale, anche se da una

pluralità di committenti.
La forma scritta per la stipula del contratto non è obbligatoria
.

  

I nuovi contratti di formazione

 

Con il decreto attuativo della riforma del lavoro cambia radicalmente la disciplina relativa ai contratti di apprendistato e viene abrogato il contratto di formazione e lavoro che viene sostituito dal contratto di inserimento o reinserimento lavorativo.

Il contratto di inserimento o reinserimento è la nuova figura contrattuale introdotta dal D. lgs. N. 276 del 2003. Esso mira ad agevolare la formazione dei lavoratori in cerca di prima occupazione o che desiderino reinserirsi nel mercato del lavoro, dopo un periodo di inattività o con una qualifica professionale diversa. Condizione per l'assunzione con contratto di inserimento è la definizione, di un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo. 

La durata del rapporto non puó essere inferiore ai nove mesi e superiore ai diciotto, una durata superiore è prevista solo per i portatori di handicap.

  

I Contratti di Apprendistato

 

Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro con funzione formativa, disciplinato dal D.lgs n.276 del 2003. Sono individuate tre forme di apprendistato:

·        Apprendistato per istruzione e formazione: diretto al conseguimento di una qualifica professionale applicabile a qualsiasi settore di attività.

·        Apprendistato Professionalizzante: finalizzato alla qualificazione del lavoratore attraverso   la formazione sul lavoro e all'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

·        Apprendistato per l'acquisizione di un diploma: contratto di assunzione finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario o universitario e della alta formazione o della specializzazione tecnica superiore.

 

Inserimento al Lavoro disabili e fasce protette

 

Le persone con disabilità o i loro familiari possono rivolgersi al Servizio sociale per disabili, presente presso il Comune o l'Azienda USL di residenza oppure un altro Ente delegato dal Comune (ad esempio il Consorzio o l'Istituzione per i servizi sociali).

Un assistente sociale prende contatto con il disabile e compie una prima valutazione della situazione. Per i bisogni piú complessi, che richiedono l'intervento di diversi servizi sociali e sanitari, viene compiuta una valutazione complessiva dei bisogni della persona alla quale partecipano diversi operatori sociali e sanitari. Alla valutazione segue la formulazione di un progetto assistenziale individualizzato che deve essere condiviso dal disabile o dai suoi familiari.

Servizi offerti dalla rete regionale dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari

·         Servizi di informazione, consulenza e servizio sociale professionale offerti dall'Assistente

     sociale e da altri operatori per l'accesso alla rete dei servizi e per l'autonomia personale;

·         Assegno di cura e di sostegno: un contributo economico per la vita indipendente e

     la permanenza nel proprio ambiente domestico e familiare che viene erogato dai Comuni

     ai sensi dell'articolo 12 della LR 2/2003 e della DGR 1122/02;

·         Contributi economici in particolare per la mobilità pubblica e privata e contributi e servizi di

     informazione e consulenza per l'adattamento dell'ambiente domestico (LR 29/97);

·         Assistenza domiciliare con finalità di aiuto domestico e familiare, assistenza e cura alla

     persona, sostegno socio - educativo;

·         Servizi educativi ed assistenziali territoriale favorire l'integrazione scolastica;

·         Servizi di promozione della socialità quali i Servizi di Aiuto alla Persona previsti dalla LR 29/97,

     e altre attività educative e ricreative;

·          Percorsi e servizi per l'inserimento lavorativo protetto o di transizione al lavoro per persone

     con disabilità medio - gravi e gravi;

·         Centri socio - riabilitativi diurni con finalità assistenziali, educative, di socializzazione, cura  e

     riabilitazione per persone in situazione di handicap grave e gravissimo;

·         Comunità alloggio (Gruppi appartamento e Residenze protette) per attività riabilitative,

     educative e di socializzazione per persone con disabilità medio - gravi;

·         Centri socio-riabilitativi residenziali con finalità di residenze sanitarie assistite con funzioni

     assistenziali, educative, di socializzazione, cura e riabilitazione per persone in situazione di

     handicap grave e gravissimo.

Per avere maggiori informazioni sui servizi è possibile consultare la sezione collocamento disabili e le normative presenti sul nostro portale, o ulteriormente, contattare  la regione o il proprio Comune di residenza.

Agevolazioni per assunzione di personale

Il panorama complessivo delle agevolazioni in favore dei datori di lavoro che assumono personale è, nel nostro ordinamento, estremamente variegato: a disposizioni scaturenti dalla Legislazione nazionale, si aggiungono norme di derivazione regionale e, talora, provinciale, con un quadro complessivo, particolarmente "affastellato".

Con le brevi schede che seguono si intende riassumere, a beneficio dell'utenza interessata, le agevolazioni previste dalle leggi nazionali. 

Lavoratori disabili:

 

·        Benefici contributivi

L'art. 13 della legge n. 68/1999 prevede in favore dei datori di lavoro privati e degli Enti pubblici economici che assumono disabili con determinate percentuali di invalidità una serie di sgravi così sintetizzabili: fiscalizzazione totale, per 8 anni, per l'assunzione di un disabile con invalidità superiore al 79% o con minorazioni ascritte alla prima della III^ categoria delle tabelle annesse al DPR n. 915/1978; fiscalizzazione totale per 8 anni per l'assunzione di un disabile psichico, a prescindere dal grado di invalidità; fiscalizzazione per 5 anni nella misura del 50% per l'assunzione di disabile con percentuale ricompresa tra il 67% ed il 79% o affetto da minorazioni ascritte tra la quarta e la sesta categoria delle tabelle annesse al DPR n. 915/1978.

 

·       Benefici economici

Rimborso forfetario parziale delle spese necessarie per la trasformazione del posto per    favorire il lavoro dei disabili con percentuale superiore al 50% o per apprestare postazioni di telelavoro, o per la rimozione di barriere architettoniche. I benefici sono erogati nei limiti delle disponibilità del Fondo regionale per il diritto al lavoro dei disabili.

 

·        Benefici fiscali

Il costo del disabile assunto si detrae dalla base imponibile su cui si calcola l'IRAP.

 

Giovani in possesso di diploma di qualifica:

 

·         Benefici contributivi

L'art. 22 della legge n.56/1987 prevede che i contributi a carico dei datori di lavoro nei primi 6 mesi dalla data di inizio del rapporto siano uguali a quelli previsti per gli apprendisti.

 

Detenuti:

 

Le imprese pubbliche e private che organizzano attività produttiva all'interno degli istituti penitenziari hanno diritto a riduzioni contributive.

 

Assunzione di soggetti in reinserimento:

 

L'art. 13 del D.L.vo n. 276/2003 consente alle imprese somministratrici di assumere a termine per un periodo compreso tra 6 e 18 mesi soggetti in mobilità che fruiscano di trattamenti integrativi.

 

·         Benefici economici

Il trattamento è la risultante della somma tra quanto percepito dall'INPS (che continua ad erogare) ed il livello contrattuale di riferimento.

 

·         Benefici contributivi

Dai contributi dovuti si detrae l'ammontare della contribuzione figurativa. 

 

Lavoratori in mobilità:

 

·        Benefici contributivi

L'assunzione a tempo indeterminato comporta un "bonus contributivo" analogo a quello previsto per gli apprendisti  per 18 mesi.

Anche l'assunzione a tempo determinato per un periodo non superiore a 12 mesi comporta uno sgravio contributivo per tutta la durata analogo quello previsto per gli apprendisti.

Per quel che riguarda le assunzioni  a tempo indeterminato, l'art.2 della legge n. 451/1994, esclude il beneficio per quei datori di lavoro che assumono lavoratori collocati in mobilità nei 6 mesi precedenti dalla stessa azienda o da altra che presenti aspetti proprietari coincidenti o in rapporto di collegamento o controllo. 

·         Benefici economici

L'assunzione a tempo indeterminato comporta l'erogazione del 50% dell'indennità di mobilità, se goduta.

 

·        Benefici normativi

L'assunzione di un lavoratore in mobilità consente di "coprire" la riserva del 12% in favore delle "fasce deboli" prevista dall'art.25, comma 1, della legge n. 223/1991.

 

Contratti di reinserimento: (art.20 legge 223/91)

 

·         Benefici contributivi

L'art. 20 della legge n. 223/1991 prevede che l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori in disoccupazione speciale da oltre 12 mesi comporti una riduzione contributiva del 75% per 12 mesi ( se disoccupati per un periodo non superiore a 2 anni), per 24 mesi (se disoccupati da 2 a 3 anni), per 36 mesi (se disoccupati da piú di 3 anni). Il datore di lavoro puó optare per un esonero contributivo pari al 37,5% per un periodo non superiore a 72 mesi. I benefici sono riconosciuti " pro-quota" anche per i lavoratori assunti a tempo parziale.

 

·         Benefici normativi

I lavoratori sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e CCNL per l'applicazione di particolari istituti.

 

Reimpiego dei dirigenti:

 

·         L'art. 20 legge n. 266/1997

Prevede incentivi per le imprese che occupano fino a 250 dipendenti nel caso in cui assumano dirigenti disoccupati, sia pure con contratto a termine.

 

·        Benefici contributivi

Riduzione del 50% dei contributi per una durata non superiore a 12 mesi. Propedeutica al riconoscimento è una convenzione tra Agenzia Regionale per l'Impiego e le OOSS dei datori di lavoro e dei dirigenti d'azienda.

 

Lavoratori disoccupati o in CIGS da oltre 24 mesi

 

·         Benefici contributivi

I datori di lavoro non artigiani del centro nord "godono" di uno sgravio contributivo triennale del 50% in caso di assunzione a tempo indeterminato. Tali sgravi, validi anche per le imprese artigiane, sono elevati al 100% nel Meridione per un analogo periodo (art.8,c.9,legge n. 407/1990).

 

·        Benefici normativi

L'assunzione consente la copertura del 12% in favore delle "fasce deboli", prevista dall'art. 25, comma 1, della legge n. 223/1991.

 

Contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici/ori assenti per maternità

 

Le aziende con meno di 20 dipendenti e quelle in cui operano lavoratrici autonome (di cui al capo XI del D.Lgs. n. 151/2001), che assumono personale a tempo determinato o utilizzano personale somministrato in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale, beneficiano di una riduzione del 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta agli enti di previdenza.

Salva diversa previsione contrattuale, l'assunzione puó avvenire anche con anticipo fino a un mese rispetto al periodo di inizio del congedo.

Lo sgravio si applica fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo ovvero per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Quando la sostituzione avviene con contratto di somministrazione, l'impresa utilizzatrice recupera dall'agenzia di somministrazione le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

Menu della pagina
Indietro Indietro  Stampa la pagina Stampa la pagina
Torna su